Statuto

Associazione di Promozione Sociale “Amici del Baraccano” APS

ART. 1(Denominazione, sede e durata) - E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione: “Amici del Baraccano”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Bologna e con durata illimitata.

Art. 2 (Scopi e Attività) - L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di promozione sociale senza finalità di lucro ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nel settore dell’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e di interesse sociale ai sensi dell’art. 5 lettera i del D.Lgs n.117/2017.

L’Associazione opera in collaborazione ed accordo con le istituzioni titolari della proprietà (ASP Città di Bologna) e della gestione (Archidiocesi di Bologna) del complesso del Santuario della Madonna del Baraccano, detta Madonna della Pace, con la finalità di appoggiarne il restauro, l’agibilità e la salvaguardia, in quanto bene culturale e luogo della memoria ecclesiale e cittadina, e di promuoverne la valorizzazione con progetti di educazione alla pace, di integrazione interculturale e interreligiosa e di solidarietà sociale, in continuità con la secolare tradizione, mantenuta in vita in questi ultimi anni da religiosi e religiose dell’Opera Don Calabria e in seguito dai volontari dell’associazione Pax Christi.

Tali progetti potranno essere:

a) valorizzazione del Santuario della Madonna della Pace come luogo di culto aperto al pubblico, sia mediante celebrazioni liturgiche che attraverso incontri ed iniziative culturali e di spiritualità, e nella ripresa della tradizionale consuetudine della benedizione degli sposi, nel segno della pace;

b) tutela, valorizzazione, promozione del patrimonio artistico e culturale costituito dal Santuario, attraverso progetti e azioni che salvaguardino e valorizzino sia i beni artistici in esso custoditi -in particolare l’antico organo risalente al 1596 - sia la sua valenza complessiva nel contesto cittadino nel rispetto delle diversità e in spirito di dialogo.

c) organizzazione e gestione di iniziative culturali finalizzate alla conoscenza di tale patrimonio - anche in collaborazione con altri enti ed associazioni pubbliche e private operanti con finalità analoghe e aperte alla solidarietà sociale – al fine di coinvolgere e sensibilizzare la comunità locale sull’importanza di preservare questo luogo e di renderlo centro di aggregazione sociale e culturale anche giovanile;

d) elaborazione di progetti di accoglienza e formazione che comportino anche forme di residenzialità e coabitazione solidale multietnica nel complesso del Santuario;

e) promozione di raccolta fondi espressamente destinati sia a scopi specifici all’interno del restauro complessivo, sia a progetti corrispondenti alle finalità esposte nei punti precedenti.

Art. 3 (Associati) - Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati all’Associazione sia le persone fisiche sia le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro né economico che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4 (Domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando domanda scritta (anche per posta elettronica) dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

All’atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci (con contestuale rilascio della tessera associativa - se viene rilasciata ad ogni associato) da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

Art. 5 (Diritti) - La qualifica di associato conferisce il diritto a:

• partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

• partecipare alla vita associativa, esprimendo se maggiorenne il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

• godere, se maggiorenne e iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 6 (Doveri) - Gli associati sono tenuti a:

• osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

• contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;

• versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 (Perdita della qualifica di associato) - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l’annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento. L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che:

• non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

• che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

• che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l’associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall’Assemblea deve essere data comunicazione all’interessato mediante lettera raccomandata . Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 8 (Risorse economiche – Fondo Comune) - L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate per raccolta di fondi compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 9 (Esercizio sociale) - L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Copia del rendiconto economico-finanziario verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 10 (Organi dell’Associazione) - Sono Organi dell’Associazione:

• l’Assemblea degli associati;

• il Consiglio Direttivo

• Il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art. 11 (Assemblea) - L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e dell’attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

• elezione, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato successivo, del Consiglio Direttivo ed eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;

• elezione eventuale del Collegio Sindacale ed eventuale azione di revoca di tale organo;

• approvazione del rendiconto economico-finanziario;

• approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;

• approvazione di eventuali regolamenti;

• esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;

• deliberazione in merito all’esclusione degli associati;

• deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune.

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell’Assemblea. Delle deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 (Convocazione e funzionamento dell’Assemblea)

Convocazione - La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico- finanziario. L’Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati e comunque non meno di tre. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Votazioni - Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, l rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. E’ possibile la partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed il voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile l’identificazione dell’associato che partecipa e vota.

Validità -L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un’ora dall’orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Delibere - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Scioglimento - La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Modifiche statutarie - La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno tre quarti degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie può essere adottata qualunque sia il numero degli intervenuti, purché approvata con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Art. 13 (Consiglio direttivo) - Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti fra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo sono in carica per un mandato di tre anni e sono rieleggibili. Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo: entro tale data deve essere convocata l’Assemblea degli associati per l’elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente ed il Segretario. Il ruolo di Tesoriere può essere ricoperto, nel caso di Consiglio Direttivo formato da tre membri, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell’interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

  • redigere il rendiconto economico-finanziario;

  • predisporre gli eventuali regolamenti interni;

  • delegare il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività associativa;

  • deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati; • nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

  • deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati, compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;

  • deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;

  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

Art. 14 (Sostituzione membri del Consiglio - Decadenza organo) - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l’Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 15 (Presidente) - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 (Collegio Sindacale) - Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

Art. 17 (Pubblicità e trasparenza degli atti associativi) - Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 18 (Scioglimento) - Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui all’articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 (Clausola Compromissoria) - Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente. La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 20 (Norma Finale) - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.